In questa guida spieghiamo come richiedere il conteggio estintivo a Compass e mettiamo a disposizione un fac simile di richiesta conteggio estintivo.
Come Richiedere il Conteggio Estintivo a Compass
Non è raro che chi ha acceso un finanziamento decida, per le ragioni più svariate, di procedere con la sua estinzione anticipata. Da qui la necessità di chiedere un conteggio estintivo Compass. Ma cosa s’intende esattamente con questi termini? E cosa bisogna fare, in concreto, per conoscere la cifra esatta da versare per poter procedere in via anticipata all’estinzione del proprio finanziamento? Scopriamolo insieme analizzando cos’è importante sapere sul tema
Prima di entrare nel vivo dell’argomento è opportuno fare alcune premesse che meglio consentiranno di rispondere alle sopracitate domande e di comprendere al meglio l’argomento oggetto di esame, così da dissipare ogni dubbio in proposito.
Innanzitutto, estinguere un finanziamento in maniera anticipata è un vero e proprio diritto previsto dalla normativa vigente: il consumatore, infatti, ha in capo specifiche tutele verso banche o altri istituti di credito, tra cui, appunto, la possibilità di estinguerlo prima del termine prestabilito.
Detta operazione consiste nel saldare il debito acceso con una banca (per fare un esempio) in un periodo che risulta anticipato rispetto alla data di scadenza decisa insieme all’ente che ha elargito il prestito. Ciò significa, concretamente, rendere l’importo corrisposto e versare i relativi interessi.
Quando infatti viene fatta domanda per un finanziamento, insieme ad essa viene determinata anche la durata massima entro cui il debito deve per forza essere saldato. E a seconda di detta durata viene fissata la cifra corrispondente alla rata inerente alla restituzione del capitale e degli interessi.
Ma può accadere che, come già anticipato, la persona che ha acceso il finanziamento possa saldarlo in una sola soluzione. Non si tratta di un mero favore, ma, preme ribadire: di un diritto. Il beneficio è che vi è la possibilità di risparmiare in termini di interessi, giacché estinguendo il finanziamento matureranno meno rate del previsto e quindi anche gli interessi saranno minore.
Una scelta che tuttavia deve essere valutata caso per caso e prestando la dovuta attenzione: gli istituti di credito conoscono bene la facoltà di coloro che accendono un finanziamento di estinguerlo in via anticipata. Ne consegue che loro stesse avranno la tendenza a tutelarsi con una specifica penale, al fine di non perdere il denaro che avrebbero ottenuto se fosse stata rispettata l’intera durata del finanziamento. Questione particolarmente delicata e su cui ci soffermeremo in un secondo momento.
Sul punto preme altresì precisare che non è detto che i finanziamento venga estinto per il suo intero ammontare, giacché vi è la possibilità dell’estinzione cosiddetta parziale. Quest’ultima, infatti, consente di rimborsare una specifica quota calcolata sull’intero capitale dovuto, in aggiunta alla rata già prestabilita. Il che permetterà di ridurre la cifra delle rate susseguenti pur lasciando invariata la scadenza o, in alternativa, di lasciare la medesima rata per una scadenza ridotta e quindi anticipata rispetto a ciò che era stato pattuito inizialmente. Un bel vantaggio e un discreto sollievo in termini di saldo del debito.
E sempre in tema di convenienza relativa all’estinguere o meno anticipatamente un determinato finanziamento, occorre brevemente accennare alla tipologia di ammortamento che viene specificata al momento della sottoscrizione dell’apposito contratto con l’istituti di credito. Due sono i piani: quello definito all’inglese stabilisce che il tasso d’interesse rimanga invariato, e dunque fisso, per l’intero periodo dell’ammortamento. In questi casi colui che ha acceso il finanziamento sarà tenuto a versare la medesima rata, sia inerente al capitale che agli interessi, per l’intera durata. Oppure quello chiamato alla francese che, al contrario, preveder che gli interessi diminuiscano e che il capitale aumenti col passare degli anni. Trattasi di scelte meramente personali, basate sulle possibilità economiche del soggetto e su altri fattori che variano di persona in persona.
Nel caso dl piano all’inglese, infatti, sarà possibile beneficiare di un netto risparmio in termini di interessi, giacché questi non aumenteranno mai con lo scorrere del tempo. Riguardo invece all’altro piano, sarà possibile usufruirne unicamente in una sola occasione, all’incirca al principio dell’ammortamento, ove la quota relativa agli interessi risulterà maggiormente elevata.
Nella pratica, la problematica più evidente è quella che concerne gli interessi, nonché la somma stabilità dall’istituto di credito come penale espressamente inserita all’interno del contratto.
Fattore positivo, da tenere senz’altro in considerazione, è che l’interessato avrà diritto al una diminuzione in relazione al costo complessivo del credito, valutato sulla base degli interessi prestabiliti per tutta la durata prevista dal contratto e delle voci cosiddette accessorie, qualora optasse per la restituzione, in via anticipata, del finanziamento ottenuto. Questo principio è stato stabilito anche da una recente sentenza della Corte Costituzionale, sul filo conduttore di quanto già asservito dalla Corte cosiddetta di Giustizia dell’UE (Unione Europea), ad oggi recepita all’interno del nostro ordinamento.
Detta sentenza tratta dei contratti relativi ai finanziamenti, ai mutui ed anche ai prestiti che siano stati estinti anticipatamente tra il mese di agosto dell’anno 2010 e il mese di luglio 2021, anno in cui il cosiddetto Decreto “Rilancio” ha stabilito una disciplina definitiva per il periodo vigente e che non permettono più di andare incontro a dubbi o a perplessità sul tema di costi inerenti al finanziamento e relativi all’estinzione di tipo anticipata.
Quanto invece al tema del rimborso, sempre la Corte Costituzionale ha sancito che per fornire una giusta interpretazione della normativa dell’Unione Europea (la quale decreta una situazione di netto favore nei confronti del consumatore che voglia decidere di estinguere anticipatamente un finanziamento) il calcolo dev’essere necessariamente comprensivo di ogni costo che il consumatore ha sostenuto (tra questi, per fare un esempio concreto, il pagamento delle già citate spese relative all’istruttoria finalizzate all’ottenimento del finanziamento, i premi di natura assicurativa, nonché gli oneri di gestione). Una situazione che può rivelarsi bene vantaggiosa per il soggetto consumatore, soprattutto se aveva già proceduto con l’estinzione anticipata versando una cifra maggiore si petto a quella dovuta alla propria banca oppure ad una specifica finanziaria.
In concreto la sentenza in esame ha comportato che ogni restituzione che sia già stata effettuata, benché che non risulti prescritta, debba necessariamente subire una rinegoziazione. Il che significa che ai soggetti interessati spetterà una netta diminuzione dei costi già avuti, proporzionalmente al “rapporto” tra la durata totale del contratto e il lasso di tempo di “minore durata” del finanziamento dovuto naturalmente alla sua estinzione in via anticipata (è il caso del mutuo della durata di venti anni che viene estinto in cinque: tutte le spese inerenti ai successivi quindici anni di finanziamento dovranno obbligatoriamente essere esclusi).
E cos’è importante sapere sulla penale che abbiamo già brevemente menzionato nel corso di questo articolo? Abbiamo visto che estinguere in maniera anticipata un finanziamento potrebbe comportare il pagamento di una somma aggiuntiva, detta appunto penale, prevista contrattualmente all’istituto di credito, che il cliente ha accettato di versare tramite la propria sottoscrizione.
Trattasi, in sostanza, di un vero e proprio accorgimento usato da detti enti al fine di autotutelarsi in via preventiva dal possibile rischio del mancato versamento della cifra corrispondente agli interessi che anticipatamente sono stati programmati (quando è stata stabilita la durata complessiva del finanziamento acceso) e che, nelle ipotesi di estinzione in via anticipata, non risultano effettivamente maturati e quindi dovuti.
In parole povere: come noto, sia le banche che qualunque finanziaria, concedono in prestito denaro al fine di ricavarci un profitto, costituito per la maggior parte dagli interessi che gravano su una determinata somma di denaro e che vengono spalmati all’interno delle varie rate. Ne consegue che, quando tale profitto viene inevitabilmente meno, per le ragioni sopracitate, gli istituiti di credito tendono a proteggersi mediante la penale.
Ricordiamo che la cifra relativa alla penale, da corrispondere qualora l’interessato optasse per il recesso di tipo anticipato, questa non può comunque andare oltre l’uno per cento dell’importo effettivamente rimborsato. Tutto questo con la specificazione che l’estinzione anticipata dovrà avvenire “oltre” un anno prima rispetto alla scadenza già pattuita, detta anche naturale.
La penale non potrà superare lo 0,5 per cento della somma effettivamente rimborsata all’istituto di credito se, al giorno in cui avviene l’estinzione in via anticipata, la vita cosiddetta residua del contratto di finanziamento risulta uguale oppure minore di un anno.
Per fare un esempio che meglio consentirà di comprendere l’argomento oggetto di esame: ad un prestito della durata complessiva di dieci anni, corrispondente ad un debito residuante di euro quindicimila, allo scattare dei tre anni alla data di scadenza pattuita, verrà applicata una penale di centocinquanta euro e non oltre.
Sul punto occorre infine precisare che, vi è un caso specifico in cui il soggetto che intende estinguere il proprio finanziamento in maniera anticipata non è tenuto al versamento della penale. Trattasi dell’ipotesi in cui la cifra restituita anticipatamente risulti equivalente o minore di diecimila euro. Inoltre, dall’anno 2007, il pagamento della penale non è dovuta nemmeno per ciò che concerne l’estinzione in via anticipata di tutti quei mutui che sono stati specificatamente accesi per acquistare oppure per ristrutturare un immobile che sia adibito ad abitazione di natura principale.
A prescindere dal tipo di finanziamento (ovverosia un mutuo, un prestito di natura personale, uno finalizzato all’acquisto di una macchina o di altro bene, della cessione del cosiddetto un quinto e via dicendo) abbiamo visto che colui che lo ha acceso ha sempre la facoltà di procedere alla sua estinzione anticipata, e che questa può essere parziale oppure totale. Oltre al fatto che si tratta di una decisione che può essere presa in ogni tempo.
Venendo adesso al lato concreto dell’argomento in esame, la prima cosa da fare è procedere con L’effettuare apposita richiesta di conteggio estintivo a Compass. Il che significa che l’interessato dovrà domandare espressamente alla finanziaria la somma che dovrà versare, comprensiva di capitare e di interessi che sono in effetti maturati, per poter ottenere l’estinzione anticipata del finanziamento.
Preme però precisare che nelle ipotesi di cessione del cosiddetto quinto la finanziaria ne risente di tutto ciò, ovverosia subisce un danno derivante dalla mancata riscossione degli interessi calcolati sull’importo di capitale residuo, ragion per cui solitamente viene stabilita una penale. Questo viene indicato prima della firma del contratto e, in ogni caso, non può andare oltre l’uno per cento della cifra del debito che rimane da saldare.
Comunque sia, si precisa che l’estinzione anticipata di un finanziamento le spese sostenute per l’istruttoria, nonché l’importa inerente al bollo non posso ho essere recuperate. L’interessato avrà tuttavia la facoltà di chiedere e di ricevere un rimborso che corrisponderà ad una parte del cosiddetto premio corrisposto in una sola soluzione quando è stato sottoscritto il contratto inerente all’assicurazione definita sulla vita.
Quando la finanziaria avrà ottenuto il pagamento di quanto dovuto a titolo di estinzione anticipata da colui che aveva acceso un finanziamento col il suddetto istituto di credito, questa farà avere al soggetto in questione la cosiddetta liberatoria della Compass, ovverosia un atto valevole ad attestare che quel finanziamento è estinto a tutti gli effetti.
Posto quanto sopra, in concreto non è difficile domandare l’estinzione anticipata del finanziamento. Servirà semplicemente una comunicazione, da far avere all’istituto di credito (banca oppure la finanziaria), specificando: il numero relativo al finanziamento che si desidera estinguere; una dichiarazione con cui viene enunciato il desiderio di procedere con il saldo del debito (parzialmente oppure totalmente); il giorno esatto in cui s’intende procedere con l’estinzione del finanziamento e dunque col versamento di quanto dovuto.
A quel punto l’ente creditore predisporrà la opportuna documentazione, utile per poter soddisfare in pieno la domanda del cliente.
Parlando adesso nello specifico a come effettuare la richiesta alla Compass per ottenere il conteggio relativo all’estinzione anticipato dal finanziamento, innanzitutto preme precisare che questa deve essere fatta per in forma scritta utilizzando il modulo presente in questa pagina. A ciò deve necessariamente essere allegata sia la copia della carta d’identità che anche del codice fiscale del richiedente.
La domanda, che naturalmente deve essere sottoscritta, può essere inoltrata ai recapiti Compass, via fax, tramite raccomandata a/r, oppure, sistema che risulta assai più semplice, via e-mai, dopo aver provveduto alla scansione dei documenti.
In ogni caso, se una persona decide di rivolgersi a Compass o, alternativamente, ad una qualunque finanziaria al fine di domandare un prestito che abbia come finalità la cessione del cosiddetto quinto, questa baserà la propria decisione su una specifica valutazione su ciò che viene comunemente definito merito di natura creditizia. In altre parole, la Compass verificherà la capacità dell’interessato di adempiere alle obbligazioni di genere finanziario. Quindi effettuerà un esame circa l’affidabilità del soggetto che ha concretamente richiesto il finanziamento ai fini di un’eventuale insolvenza da parte dello stesso.
Determinate e specifiche informazioni in proposito dovranno essere fornite direttamente dal cliente, mentre per altre vi sono delle apposite banche dati ove ad esempio si trovano le richieste che col tempo sono state rifiutate.
A prescindere da ciò è sempre bene domandare il rilascio di una liberatoria, atto mediante il quale Compass dichiarerà espressamente che la pratica è stata semplicemente archiviata. Questo potrebbe essere utile nel caso in cui l’interessato decidesse di ricorrere ad una differente finanziaria oppure qualora scegliere di rinunciare con la domanda di finanziamento per ragioni personali. Operazione comunque inutile nell’ipotesi in cui la richiesta fosse stata già presa in carico e conseguentemente rifiutata da Compass.
Modello Richiesta Conteggio Estintivo Compass
Di seguito si trova un fac simile richiesta conteggio estintivo Compass da scaricare e compilare.
richiesta conteggio estintivo compass
Luca Polito
Luca Polito è un esperto del settore bancario che ha dedicato la sua carriera a una vasta gamma di servizi finanziari. Come operatore di sportello, Luca ha maturato una profonda conoscenza pratica delle operazioni di cassa, che spaziano da prelievi e versamenti, al cambio assegni, alla gestione dei bonifici, nonché alla predisposizione dei RID.
Sul suo sito, Luca condivide la sua esperienza e competenza con una serie di guide dettagliate che coprono tutti gli aspetti delle operazioni e dei servizi bancari. La sua profonda conoscenza del settore e la sua capacità di spiegare concetti complessi in termini semplici e comprensibili rendono le sue guide una risorsa preziosa per chiunque cerchi di capire il mondo della banca e dei servizi finanziari.