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Il rapporto di conto corrente bancario nasce dall’incontro di volontà reciproche tra il cliente e l’istituto bancario di riferimento al fine di addivenire ad un contratto formalmente valido. La tipologia contrattuale si basa, nella maggior parte dei casi, sul sistema di moduli e formulari quali contratti appositamente predisposti dalla banca stessa. Il cliente, consumatore o anche persona giuridica, può decidere di accettarli o meno formulando altresì riserve o condizioni rispetto alle quali determinare l’efficacia o l’inefficacia del contratto medesimo. Il rapporto di conto corrente bancario viene, pertanto, stipulato in vista di un accordo duraturo che permetta alle parti di relazionarsi sulla base della pattuizione raggiunta, sebbene tramite l’utilizzo di moduli o formulari prestabiliti e predisposti dall’ente bancario. Entrambe le parti mirano a mantenere e ad eseguire il contratto secondo i principi di buona fede e correttezza, principi ispiratori tanto della trattativa precontrattuale quanto dell’esecuzione del contratto medesimo.
Normativa contrattuale
Dal punto di vista normativo, il rapporto di conto corrente bancario rappresenta un contratto consensuale ad effetti obbligatori con il quale l’ente bancario si impegna ad eseguire servizi, consistenti in operazioni legate a disposizioni di commesse in denaro, a seguito dell’ordine, diretto o indiretto, del correntista stesso, verso un corrispettivo all’istituto bancario previamente stabilito e definito. L’articolo 1823 del Codice Civile disciplina propriamente il contratto di conto corrente sulla base del quale le parti si impegnano ad annotare all’interno di un apposito conto i crediti derivanti dalle reciproche rimesse. Il contratto può prevedere delle scadenze prestabilite rispetto alle quali esigere il saldo del conto, saldo che si considera quale prima rimessa di un nuovo conto. Vengono esclusi dal conto corrente i crediti che non siano suscettibili di compensazione. Inoltre, sulle rimesse sono calcolati anche gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi, oppure ancora nella misura legale. Tuttavia, se il credito oggetto del conto corrente è assistito da una qualsivoglia garanzia reale oppure personale, allora il correntista ha facoltà di valersi della suddetta garanzia fino alla concorrenza del credito garantito. Anche la chiusura del conto viene effettuata alla scadenza stabilita e pattuita nel contratto stesso. Di fatto, la disciplina del conto corrente mira a definire le singole rimesse e i relativi interessi quali oggetto di diritti ed obblighi previamente determinati.
La tutela del consumatore secondo il Testo Unico Bancario
Il consumatore viene oggi tutelato dalla disciplina normativa appositamente creata in quanto considerato contraente debole rispetto alla pattuizione effettuata con l’ente bancario. A partire dagli obblighi di correttezza e trasparenza, sulle orme dei principi giuridici cristallizzati già all’interno del Codice Civile, sia per quanto riguarda la fase precontrattuale che quella esecutiva del contratto stesso, la tutela approntata a vantaggio del consumatore si focalizza sui diritti di informazione e conoscenza. Perciò sono state introdotte misure volte a rendere edotto il consumatore stesso per quanto riguarda i suoi diritti e doveri contrattuali e soprattutto in relazione agli obblighi e agli adempimenti imposti dal contraente più forte quale è l’ente bancario. Le autorità di vigilanza sono, pertanto, predisposte al fine di verificare il rispetto degli obblighi imposti alla banca stessa, potendo intervenire mediante sanzioni di natura pecuniaria oppure per mezzo dell’inibizione volta ad impedire la prosecuzione di atteggiamenti scorretti oppure totalmente illegittimi. Ad intervenire non sono soltanto le suddette autorità, ma anche la stessa Banca d’Italia che dispone di poteri di controllo, di gestione e di sanzione in merito alle medesime problematiche evidenziate, eventualmente, in sede di reclamo da parte del consumatore stesso. Qualora la Banca d’Italia non riuscisse a risolvere la problematica, il cliente consumatore potrebbe ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario, in qualità di mediatore rispetto alle controversie insorte.
Le direttive europee in materia bancaria
Il diritto bancario dell’Unione Europea risulta determinante nell’elaborazione della disciplina nazionale poiché è necessario armonizzare entrambe le legislazioni al fine di ottenere normative idonee a creare equilibrio e ad assicurare la realizzazione dei principi di correttezza e trasparenza che il consumatore, e comunque il generico cliente dell’istituto bancario, si aspetta. Si tratta dei cosiddetti Accordi di Basilea cui le banche fanno riferimento nell’emanazione di ogni regolamento interno ed esterno. Infatti, l’organo che dirige l’intero sistema bancario centrale è la BCE, la Banca Centrale Europea. Essa si occupa di formulare, innanzitutto, proposte e pareri in merito al suo ambito di competenza, dialogando in maniera costante e continua con le autorità preposte alla vigilanza e al controllo nonché con le istituzioni politiche.
La risoluzione del contratto di conto corrente bancario
Il rapporto di conto corrente bancario può essere risolto in maniera indipendente da ciascuna parte contraente chiedendone il recesso. Tale recesso dal contratto di conto corrente viene generalmente disciplinato dall’articolo 1833 del Codice Civile secondo cui, ai fini del recesso stesso, è necessario che la parte receda in concomitanza della chiusura del conto con un preavviso di almeno dieci giorni, qualora il contratto sia a tempo indeterminato. La chiusura del conto non implica, infatti, di per sè la cessazione del rapporto, ma comporta semplicemente la determinazione e l’esigibilità del saldo. Per questo, la risoluzione anticipata del rapporto di conto corrente, prevista dall’articolo 1833 del Codice Civile, non rende ad ogni modo esigibile il saldo prima di quanto previsto dalla legge, dagli usi o dall’accordo medesimo.
Ovviamente, lo scioglimento del contratto impedisce l’inclusione all’interno del conto di nuove partite, sebbene il pagamento del saldo possa richiedersi soltanto alla scadenza di quanto previamente stabilito.
Pagamenti non autorizzati e casistica
Dal rapporto di conto corrente possono derivare altri rapporti che si traducono in servizi aggiuntivi per il cliente, come l’utilizzo di una carta di credito. Oggi la versatilità di tali strumenti ha raggiunto elevati livelli di applicabilità, perciò, si è assistito anche ad un aumento delle problematiche ad essi connessi. Qualora, infatti, si procedesse al pagamento di beni e servizi in maniera non autorizzata dal titolare del rapporto con l’ente bancario, sarebbe ben possibile attivarsi per bloccare il relativo pagamento ottenendo un rimborso in tempi più o meno brevi. Le truffe, soprattutto in ambito telematico, sono infatti sempre più frequenti e rinnovatamente insidiose. Sebbene ciascun cliente sia dotato di codici di sicurezza tali da escludere l’operatività altrui con i propri mezzi di pagamento, tuttavia non sempre i pagamenti sono riconducibili all’effettivo titolare. A tal fine, le banche si dotano di potenti sistemi di controllo e di vigilanza per ovviare a quanto potenzialmente dannoso per la protezione dei dati del proprio cliente. Qualora il sistema rivelasse, tuttavia, una falla sarebbe possibile per il cliente ottenere un debito rimborso o un vero e proprio risarcimento. Infatti l’ente bancario dovrebbe, in via giudiziale, dimostrare di aver adottato ogni mezzo idoneo ad evitare il danno per poter essere esonerato dalla relativa responsabilità fonte di obbligo di ristoro per il cliente stesso.
Come chiedere la revoca RID su conto corrente
Nel momento in cui il cliente non voglia più consentire l’addebito diretto di pagamenti sul proprio conto corrente può chiedere al proprio ente bancario di riferimento di revocare tale autorizzazione precedentemente richiesta e consentita. Tale revoca è richiedibile attraverso un’apposita istanza indirizzata alla banca di riferimento che ha ad oggetto la revoca RID su conto corrente. Oltre all’oggetto devono essere specificati i dati personali che identificano il soggetto richiedente in maniera inequivocabile. Il riferimento ai pagamenti prima autorizzati in maniera diretta ed automatica deve essere, allo stesso modo, espresso. Le differenze che possono incidere sulla possibilità di rimborso diretto da parte dell’istituto bancario riguardano la preventiva autorizzazione tramite mandato o meno. Nel caso in cui il cliente consumatore abbia subito un addebito senza previa autorizzazione tramite mandato, si può chiedere ed ottenere un rimborso alla banca entro tredici mesi dall’addebito. Diversamente, se l’addebito effettuato era legittimato da apposito mandato, allora il cliente può chiedere il rimborso dell’operazione non voluta entro otto settimane dall’addebito. Per evitare i futuri addebiti, è invece opportuno presentare richiesta scritta di revoca RID nei confronti della propria banca.

Luca Polito
Luca Polito è un esperto del settore bancario che ha dedicato la sua carriera a una vasta gamma di servizi finanziari. Come operatore di sportello, Luca ha maturato una profonda conoscenza pratica delle operazioni di cassa, che spaziano da prelievi e versamenti, al cambio assegni, alla gestione dei bonifici, nonché alla predisposizione dei RID.
Sul suo sito, Luca condivide la sua esperienza e competenza con una serie di guide dettagliate che coprono tutti gli aspetti delle operazioni e dei servizi bancari. La sua profonda conoscenza del settore e la sua capacità di spiegare concetti complessi in termini semplici e comprensibili rendono le sue guide una risorsa preziosa per chiunque cerchi di capire il mondo della banca e dei servizi finanziari.