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I contratti bancari rappresentano contratti a prestazioni corrispettive in cui il fine delle parti è, da un lato, per il cliente, ottenere dei prestiti o finanziamenti e, dunque, una quantità di cose fungibili come il denaro, mentre, dall’altra, per l’istituto bancario, è importante ottenere gli interessi intesi quale corrispettivo per il denaro prestato. Di conseguenza, l’istituto di credito avrà maggiore interesse a stipulare contratti di mutuo piuttosto che raccogliere semplicemente i fondi posti a deposito dagli utenti. Tuttavia, la banca nasce con lo scopo di raccogliere quanto i risparmiatori hanno accumulato per poter poi soddisfare la richiesta di denaro da parte di altri clienti. Per tali motivi, gli istituti bancari stipulano contratti di vario genere. Si tratta, in generale, di operazioni di intermediazione creditizia, che comprendono sia operazioni passive, cioè di raccolta dei fondi, sia operazioni attive, cioè di impiego dei fondi.
Il contratto di conto corrente
Il contratto di conto corrente è l’accordo sulla base del quale le parti si obbligano ad annotare i crediti che derivano dalle reciproche rimesse considerandoli indisponibili e inesigibili fino a chiusura dello stesso. Per tale motivo, il contratto si intende rinnovato tacitamente così come stabilito dall’articolo 1823 del Codice Civile. Quest’ultimo specifica che, qualora non sia richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e si intende, perciò, rinnovato senza scadenza. Solo periodicamente vengono effettuate operazioni di verifica di dare e avere, attraverso le quali è possibile, dunque, quantificare ciò che spetta a ciascuna parte. Per questo motivo, il regime così stabilito risponde all’esigenza di giungere alla liquidazione delle reciproche partite di dare e avere secondo scadenze prefissate e ordinate ad una globale compensazione di tutti i debiti e di tutti i crediti già annotati. Da questo punto di vista, il contratto di conto corrente è un contratto bilaterale a prestazioni corrispettive che, tuttavia, non incide sulla modificazione dei patrimoni.
La disciplina normativa
Il Testo Unico Bancario disciplina le operazioni promosse dagli istituti bancari ponendone limiti nell’ottica del recepimento delle indicazioni europee.
Nello specifico, il contratto di conto corrente si perfeziona al momento del consenso, in quanto contratto consensuale, senza la necessità di utilizzare una specifica forma. Infatti, la giurisprudenza ha ammesso la possibilità di stipulare tale tipo di contratto anche in forma tacita, purché emerga dal comportamento delle parti una volontà in tal senso. Il rapporto così instaurato si incentra sulla inesigibilità e indisponibilità delle reciproche rimesse, motivo per cui non è possibile richiedere il singolo credito annotato in pagamento, e lo stesso non può essere ceduto a terzi. Le singole partite sono, infatti, vincolate alla compensazione di cui agli articoli 1243 e 1246 del Codice Civile, laddove viene disposto che la compensazione si verifica soltanto tra debiti che abbiano ad oggetto una somma di denaro o una certa quantità di cose fungibili dello stesso genere che siano, allo stesso modo, liquide ed esigibili. Inoltre, ciascuna partita annotata nel rapporto di conto corrente può derivare da crediti che, così come tutti i tipi di credito, possono essere oggetto di azioni ed eccezioni relative al credito da cui lo stesso deriva. Questo è quanto stabilito dall’articolo 1827 del Codice Civile. La norma inscritta nell’articolo successivo tutela, invece, la facoltà per il correntista di assistere il proprio credito con garanzie personali ovvero reali, al fine di avvalersene a suo vantaggio al momento della chiusura del conto stesso.
La chiusura del contratto di conto corrente
Il saldo diventa liquido ed esigibile, con riferimento al computo dalla data iniziale del contratto in questione, dal momento della chiusura del conto corrente che può avvenire sulla base delle scadenze convenzionalmente stabilite all’interno del contratto oppure può dipendere dagli usi in vigore. In mancanza di tali pattuizioni, la chiusura del conto viene stabilita dall’articolo 1831 del Codice Civile in semestri, a partire dalla data del contratto. L’estratto conto che ne deriva si intende approvato se non viene contestato nel termine pattuito. In caso, tuttavia, di errori di scrittura o di calcolo è sempre possibile impugnare l’estratto conto, oppure nel caso di omissioni ovvero di duplicazioni. Diversamente, la tacita o espressa approvazione presenta un valore confessorio di riconoscimento rispetto al conteggio effettuato. Questo è quanto stabilito dall’articolo 1832 del Codice Civile. Le eccezioni possono essere sempre proposte a norma dell’articolo 1827 del Codice Civile. Allo stesso modo, anche gli eventuali creditori dei correntisti possono sempre aggredire il saldo, in ogni momento, pur dovendo attendere la chiusura del conto al fine di soddisfare il proprio credito.
La cessazione del contratto di conto corrente
Il contratto di conto corrente può cessare per recesso delle parti, ai sensi dell’articolo 1833 del Codice Civile, per cui ciascuna delle parti può recedere dal contratto a ogni chiusura di conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima. In caso, poi, di decesso oppure di intervenuta interdizione o inabilitazione o semplicemente in caso di insolvenza, ciascuna delle parti, ovvero gli eredi, possono recedere dal contratto. Ovviamente, lo scioglimento del contratto impedisce che possano esser incluse all’interno del conto nuove partite e, allo stesso modo, il saldo può essere richiesto soltanto alla scadenza del periodo prestabilito contrattualmente. Il Testo Unico Bancario mira a tutelare il contraente più debole e, in questa ottica, si inserisce l’esigenza di stipulare contratti sempre per iscritto. Allo stesso modo, è così possibile far fede ai principi di trasparenza e di informazione rispetto ai quali l’istituto bancario deve adeguarsi in ossequio a quanto costituzionalmente sancito, oltre che ribadito dall’Unione Europea.
Il trasferimento del conto corrente
Il correntista può sempre decidere di trasferire il proprio denaro da un conto corrente all’altro, sia all’interno della medesima banca di fiducia che verso un istituto bancario completamente diverso. Il passaggio avviene in maniera abbastanza rapida, con tempistiche che si aggirano, in media, attorno ai dodici giorni. La prima verifica effettuata dalla banca consiste propriamente nella chiusura del conto corrente, comprensiva della posizione del correntista che non dovrà risultare debitoria nei confronti della banca stessa. Qualora il correntista risultasse, ad ogni modo, debitore alla chiusura del conto corrente, lo stesso potrebbe procedere lo stesso con la richiesta di estinzione del rapporto obbligatorio, senza ulteriori spese a suo carico. Questo è quanto stabilito dalla giurisprudenza più recente che tutela il correntista anche qualora costui fosse debitore nel momento in cui richieda la chiusura del conto corrente.
Qualora la banca dovesse rifiutarsi di procedere con l’estinzione di tale rapporto, sarebbe infatti possibile per il correntista stesso ricorrere al giudice per far valere i propri diritti. Infatti, l’articolo 1855 del Codice Civile non pone limiti in tal senso, anzi, esso stabilisce che, in caso di rapporto di conto corrente previsto a tempo indeterminato, ciascuna delle parti possa recedere dal contratto dandone preavviso nel termine stabilito o, in mancanza di questo, entro quindici giorni. Il Testo Unico Bancario aggiunge che il cliente è autorizzato alla richiesta di estinzione del conto corrente senza sopportare alcun tipo di costo o penalità.
Le operazioni di trasferimento
Una volta selezionata la nuova banca di riferimento, presso la quale aprire un nuovo conto corrente, il cliente dovrà semplicemente comunicare le precedenti coordinate bancarie al nuovo istituto, il quale si occuperò di ogni pratica relativa alla gestione e alla migrazione di tutte le operazioni e di ogni attività richiesta previamente per il conto corrente già esistente. Il cliente deve soltanto sottoscrivere un nuovo contratto di conto corrente con la banca desiderata. Questa operazione può, oggi, svolgersi sia fisicamente in filiale che virtualmente, comodamente seduti da casa.
La banca precedente, prima di estinguere il rapporto avrà diritto di chiedere la restituzione di ogni carta di credito o di debito che sia stata rilasciata al correntista, a suo tempo, nonché libretti di assegni. In definitiva, sul nuovo conto corrente sarà così possibile svolgere tutte le operazioni che si facevano con il precedente istituto bancario. La differenza potrebbe risiedere nei costi, qualora una banca applichi interessi di diversa entità oppure decida di attribuire al correntista dei costi contrattualmente previsti come necessari per l’apertura del rapporto obbligatorio in essere.

Luca Polito
Luca Polito è un esperto del settore bancario che ha dedicato la sua carriera a una vasta gamma di servizi finanziari. Come operatore di sportello, Luca ha maturato una profonda conoscenza pratica delle operazioni di cassa, che spaziano da prelievi e versamenti, al cambio assegni, alla gestione dei bonifici, nonché alla predisposizione dei RID.
Sul suo sito, Luca condivide la sua esperienza e competenza con una serie di guide dettagliate che coprono tutti gli aspetti delle operazioni e dei servizi bancari. La sua profonda conoscenza del settore e la sua capacità di spiegare concetti complessi in termini semplici e comprensibili rendono le sue guide una risorsa preziosa per chiunque cerchi di capire il mondo della banca e dei servizi finanziari.